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Scudo Fiscale
Con la pubblicazione in GU del D.L. 194 cosiddetto “Mille proroghe”, si riaprono i termini dello Scudo fiscale. La nuova versione della norma sull’emersione dei capitali , consente di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute all’estero, alla data del 31.12.08, in violazione delle norma sul monitoraggio fiscale. Aderire però al nuovo scudo comporterà un costo maggiore rispetto alla precedente edizione, infatti il legislatore come meglio si vedrà in seguito ha previsto, in sostituzione dell’aliquota del 5%, 2 diverse aliquote a seconda del periodo in cui verrà perfezionata l’ operazione.
Per espressa previsione di legge allo Scudo quater si applicheranno le norme contenute all’interno del D.L. 78/09 e successive modificazioni. Tale legge - che ha introdotto lo scudo ter ricalcando quanto già previsto nella precedenti edizioni, ossia quelle del 2001 (D.L. 350/01) e 2003 (D.L. 282/2002) - ha introdotto una speciale sanatoria riservata ai soggetti che posseggono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione della normativa (DL 167/90) sul c.d. “monitoraggio fiscale” (che impone la comunicazione dei trasferimenti di capitali da e per l’estero, nonché la detenzione degli investimenti all’estero), condizionata al rientro nel territorio dello Stato, ovvero al mantenimento all’estero, ma con segnalazione all'amministrazione finanziaria, dei capitali oggetto di illecito.
Anche sotto il profilo delle regole applicative, fatte salve alcune differenze, la formula della terza edizione dello ”Scudo Fiscale” è sostanzialmente quella già sperimentata per le edizioni precedenti del 2001 e del 2003.